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Sez. 2, Sentenza n. 3179 del 26/10/1974 (Rv. 371676 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - LIMITI - CAUSE DI PARTICOLARE SEMPLICITA - LIQUIDAZIONE AL DI SOTTO DEI MINIMI DI TARIFFA - CONDIZIONI - RAPPORTO CON IL CLIENTE - ESCLUSIONE - NORMATIVA DELLA LEGGE N 794 DEL 1942 - MODIFICA EX LEGGE N 1051 DEL 1957 - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1974-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371676-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - LIMITI - CAUSE DI PARTICOLARE SEMPLICITA - LIQUIDAZIONE AL DI SOTTO DEI MINIMI DI TARIFFA - CONDIZIONI - RAPPORTO CON IL CLIENTE - ESCLUSIONE - NORMATIVA DELLA LEGGE N 794 DEL 1942 - MODIFICA EX LEGGE N 1051 DEL 1957 - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La riduzione al di sotto dei minimi tariffari, prevista per le cause di particolare semplicita, puo essere disposta dal giudice solo nella liquidazione a carico della parte soccombente e non anche nel rapporto tra patrono e cliente. Tale disciplina, prevista dagli artt 60 e 61 del RDL 27 novembre 1933 n 1578 e ribadita negli artt 3, 4 e 5 della legge 13 giugno 1942 n 794, nel quadro del principio generale dell'inderogabilita dei minimi di tariffa da tale legge affermato all'art 24, non e stata modificata dalla normazione emanata successivamente dall'articolo unico della legge 7 novembre 1957 n 1051, che ha demandato al consiglio nazionale forense i criteri per la Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile. E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale degli artt 3, 4 e 5 della legge 13 giugno 1942 n 794 per contrasto con l'art 3 della Costituzione. (V 432'71, mass n 350031).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 3, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 5, Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)