Sez. 2, Sentenza n. 432 del 19/02/1971 (Rv. 350031 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - RAPPORTO CON IL CLIENTE - MINIMO DELLE TARIFFE - INDEROGABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - RAPPORTO CON IL CLIENTE - MINIMO DELLE TARIFFE - INDEROGABILITA.*
Deve ritenersi tuttora in vigore il principio, desumibile dalla precedente legislazione in materia e non derogabile, dati i limiti della delega, della normazione delegata dalla legge 7 novembre 1957, n 1051 al consiglio nazionale forense, per cui, nei rapporti fra patrono e cliente, non e consentito al giudice, in relazione alla semplicita degli affari giudiziari trattati, scendere al di sotto dei minimi tariffari in tema di onorari, cosi come e consentito nei confronti del soccombente.*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 3, Legge 07/11/1957 num. 1051 art. 1 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 5, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)