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Sez. 5, Sentenza n. 1781 del 08/07/2014 Ud. (dep. 15/01/2015) Rv. 262224 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Reato di riduzione in schiavitù - Contenuto della previgente formulazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262224-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ

La previsione di cui all'art. 600 cod. pen., nella formulazione precedente la riforma operata dalla legge n. 228 del 2003, contemplava un reato a condotte alternative (riduzione in schiavitù o in condizione analoga alla schiavitù), integrato dalla consumazione anche di una sola di esse, e pur non definendo in modo dettagliato le condotte vietate soddisfaceva l'esigenza di tassatività della legge penale, in virtù del rinvio dell'elemento normativo "condizione analoga alla schiavitù" alla situazione di fatto indicata nella convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, resa esecutiva con r.d. n. 1723 del 1928, che definisce lo stato di schiavitù quello di "un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o di uno di essi".Ne deriva che è riconducibile all'area previsionale dell'art. 600 cod. pen. previgente la condotta di colui che eserciti i poteri tipici del diritto di proprietà su minori, provenienti da altri Paesi, assicurandone l'ingresso in Italia con false generalità, contro il pagamento di un prezzo e, quindi, trattandoli alla stregua di merci da collocare sul mercato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)