Sez. 6, Sentenza n. 1090 del 12/12/2006 Cc. (dep. 17/01/2007) Rv. 235816 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Condotte plurime alternative - Elemento comune - Maltrattamento della vittima - Concorso con il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli - Ammissibilità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
Le condotte costitutive della fattispecie criminosa di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù hanno tra loro in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, e di quest'ultimo implicano il maltrattamento, a prescindere dalla percezione che questi abbia della sua situazione, sicché detto reato non può concorrere, per il principio di consunzione, con quello di maltrattamenti in famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)