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Sez. 2, Sentenza n. 4669 del 02/12/2005 Cc. (dep. 03/02/2006) Rv. 232991 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Fatti diversi non connessi - Retrodatazione della decorrenza dei termini - Applicabilità - Condizioni - Indicazione.
Stato
decisa il 2005-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232991-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di cosiddetto divieto di contestazioni a catena, la regola della retrodatazione dei termini della custodia cautelare opera anche in caso di emissione nei confronti dello stesso soggetto di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi tra i quali non sussiste alcuno dei vincoli di connessione di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., se al momento dell'emissione della prima ordinanza vi era già un quadro indiziario di tale gravità e completezza, conoscibile dall'autorità procedente ed apprezzabile in tutta la sua valenza probatoria, da integrare tutti i presupposti legittimanti l'adozione delle ordinanze successive.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)