Sez. 6, Sentenza n. 290 del 29/01/1999 Cc. (dep. 04/05/1999) Rv. 214050 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Decorrenza dei termini dal primo provvedimento - Applicabilità anche ai fatti diversi pur non connessi ex art. 12, primo comma, b) e c), cod.proc.pen. - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di c.d. contestazione a catena la disciplina prevista dall'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen. è applicabile, oltre che alle ipotesi espressamente previste, anche a quelle relative a fatti diversi, ancorché non in rapporto di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, primo comma, lett. b) e c) cod.proc.pen., sempre che di detti fatti diversi si accerti in modo incontestabile che, al momento della emissione del primo provvedimento, a disposizione dell'autorità giudiziaria vi erano già idonei indizi di colpevolezza. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere per la quale è stato escluso il divieto della contestazione a catena allorché anche dopo l'arresto eseguito in esecuzione di provvedimento cautelare coercitivo, sia patologicamente persistito il legame associativo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)