Sez. 4, Sentenza n. 6152 del 19/12/2017 Ud. (dep. 08/02/2018) Rv. 272021 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Recidiva reiterata - Rilevanza sul termine minimo e sul termine massimo di prescrizione - Sussistenza - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 com. 2 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)