Sez. 6, Sentenza n. 47269 del 09/09/2015 Ud. (dep. 30/11/2015) Rv. 265518 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Individuazione del termine minimo e del termine massimo di prescrizione - Recidiva - Rilevanza - Limiti - Individuazione - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto in concreto applicabile il solo aumento di due terzi ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in considerazione della pluralità degli atti interruttivi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)