Sez. L, Sentenza n. 17014 del 02/08/2007 (Rv. 600133 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione del licenziamento - Luogo di notifica dell'atto di contestazione - Notifica alla sede legale - Necessità - Esclusione - Notifica in luogo diverso - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Ai fini della tempestiva impugnazione del licenziamento, è sufficiente che l'atto di contestazione del lavoratore sia pervenuto entro il termine di legge in un luogo che, per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione, appartenga alla sfera di dominio o di controllo del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto validamente impugnato il licenziamento dal lavoratore che aveva inviato l'atto di impugnazione - che era stato accettato senza contestazioni- nel luogo in cui il lavoratore aveva prestato la sua attività, nonché intrattenuto precedente corrispondenza con l'azienda ed ove aveva l'ufficio il direttore centrale del personale, sebbene tale luogo non coincidesse con la sede legale della società ed il direttore centrale non avesse potere di rappresentanza della società).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)