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Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000 (Rv. 542609 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Comunicazione dell'impugnazione - Atto recettizio - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Fattispecie relativa ad un'impugnativa di licenziamento comunicata dal lavoratore alla direzione di uno stabilimento decentrato e non già alla sede della società datrice di lavoro.
Stato
decisa il 2000-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542609-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Al fine di soddisfare l'onere, gravante sul lavoratore licenziato, di provare l'avvenuto recapito all'<<indirizzo>> del datore di lavoro dell'impugnativa di licenziamento (quale atto recettizio ex art. 1335 c.c.), il lavoratore può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, al fine di provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario; pertanto, ove una società abbia uno stabilimento produttivo decentrato, dalla cui direzione sia pervenuta la comunicazione del licenziamento al lavoratore, il quale in tale stabilimento espleti la sua prestazione lavorativa, opera la suddetta presunzione di conoscenza ove l'impugnativa di licenziamento sia (tempestivamente) comunicata dal lavoratore medesimo alla direzione di quello stesso stabilimento e non già necessariamente alla sede della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)