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Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003 (Rv. 559875 - 01)

ATTO GIURIDICO - UNILATERALI | Comunicazione al destinatario - Presunzione di conoscenza - Dal momento dell'arrivo all'indirizzo del destinatario - Nozione di "indirizzo" - Luogo di lavoro del destinatario - Indirizzo - Configurabilità - Predisposizione di particolare struttura aziendale per ricevere la corrispondenza dei dipendenti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559875-01

ATTO GIURIDICO - UNILATERALI

Ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio)o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto perché la sede di lavoro possa ritenersi "indirizzo" del destinatario ai fini della presunzione di conoscenza di cui al citato art. 1335 cod. civ. non è necessario che sul posto di lavoro sia prevista una struttura organizzativa aziendale per lo smistamento della corrispondenza, essendo sufficiente che da parte del datore di lavoro e della sua organizzazione non vi sia un rifiuto della corrispondenza diretta ai propri dipendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)