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Sez. 1, Sentenza n. 37212 del 28/04/2014 Ud. (dep. 05/09/2014) Rv. 260590 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA - PROVVEDIMENTI | Provvedimenti emessi nella fase di ammissione - Impugnazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260590-01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA - PROVVEDIMENTI

In tema di incidente probatorio, tutti i provvedimenti che intervengono nella fase di ammissione sono inoppugnabili, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avente ad oggetto la ritualità dell'ordinanza con cui il GIP aveva ammesso l'incidente probatorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)