Sez. 3, Sentenza n. 34091 del 16/05/2019 Cc. (dep. 26/07/2019) Rv. 277686 - 01
NULLITÀ - ATTI ABNORMI | Ipotesi prevista dall'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Rigetto della richiesta per differibilità dell'incombente al dibattimento - Abnormità - Ragioni.
NULLITÀ - ATTI ABNORMI
È abnorme l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in ragione dell'assenza di motivi di urgenza che non consentano l'espletamento della prova nel dibattimento, respinga l'istanza del pubblico ministero di incidente probatorio previsto dall'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., per l'assunzione della testimonianza della vittima di violenza sessuale, con ciò sostanzialmente disapplicando una regola generale di assunzione della prova, prevista in ottemperanza agli obblighi dello Stato derivanti dalle convenzioni internazionali per evitare la vittimizzazione secondaria delle persone offese di reati sessuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)