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Sez. L, Sentenza n. 2020 del 28/04/1978 (Rv. 391380 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - RICHIESTA DI RILIQUIDAZIONE DEL SUPPLEMENTO DI PENSIONE, A CARICO DELL'INPS EX ART 27 DEL DPR N 818 DEL 1957, SECONDO LE NUOVE PERCENTUALI STABILITE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI PARZIALE INCOSTITUZIONALITA DELLA PREDETTA NORMA - PROVVEDIMENTO DELL'INPS NEGATIVO DELLA RILIQUIDAZIONE - RECLAMO - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL SUPPLEMENTO - DEFINITIVITA - CONDIZIONI - MANCATA PROPOSIZIONE DEL RECLAMO AMMINISTRATIVO - AZIONE GIUDIZIARIA - IMPROCEDIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391380-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - RICHIESTA DI RILIQUIDAZIONE DEL SUPPLEMENTO DI PENSIONE, A CARICO DELL'INPS EX ART 27 DEL DPR N 818 DEL 1957, SECONDO LE NUOVE PERCENTUALI STABILITE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI PARZIALE INCOSTITUZIONALITA DELLA PREDETTA NORMA - PROVVEDIMENTO DELL'INPS NEGATIVO DELLA RILIQUIDAZIONE - RECLAMO - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL SUPPLEMENTO - DEFINITIVITA - CONDIZIONI - MANCATA PROPOSIZIONE DEL RECLAMO AMMINISTRATIVO - AZIONE GIUDIZIARIA - IMPROCEDIBILITA.*

Il titolare di pensione a carico del fondo speciale per gli addetti a pubblici servizi di trasporto che, avendo ottenuto il supplemento di pensione a carico dell'INPS ai sensi dell'art 27 del DPR n 818 del 1957, abbia chiesto successivamente la riliquidazione dello stesso supplemento secondo le nuove percentuali stabilite a seguito della sentenza della Corte costituzionale n 28 del 1961 (dichiarativa della parziale incostituzionalita dell'art 27 citato), non puo proporre reclamo contro il provvedimento dell'INPS negativo della riliquidazione, qualora, prima della detta decisione della Corte costituzionale, sia divenuto definitivo il provvedimento di concessione del supplemento, del quale il provvedimento di pagamento (e di negazione della riliquidazione) e meramente esecutivo. Il provvedimento di concessione del supplemento e definitivo se non impugnato nei termini dell'art 97 del RD n 1827 del 1935, disciplinante le pensioni INPS, e non gia nei termini dell'art 37 della legge n 830 del 1961, attinente ad un diverso sistema normativo in quanto disciplinante il fondo pensioni degli autoferrotramvieri. Peraltro, la mancata proposizione del ricorso amministrativo, nei termini del citato art 97, non rende inammissibile, ma solo improcedibile l'Azione giudiziaria avente lo stesso oggetto, come disposto dall'art 443 cod proc civ, nel nuovo testo risultante dalla legge n 533 del 1973, applicabile, ai sensi dell'art 20 della stessa legge, anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore. (V 1822/76, mass n 380607).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 27 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 37, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)