Sez. 5, Sentenza n. 18862 del 27/09/2005 (Rv. 585311 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, ai sensi della disciplina prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Retroattività della regola - Giudizi in corso - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
La regola della intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi, fissata dall'art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, che costituisce un principio di ordine generale e che rappresenta un corollario del principio della responsabilità personale, specificamente codificato nell'art. 2 del medesimo d.lgs., è applicabile, a norma del successivo articolo 25, ai giudizi in corso alla data (1° aprile 1998) di entrata in vigore della nuova normativa (Nella specie sono state ritenute non dovute dai coeredi le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate al contribuente deceduto in pendenza del giudizio da lui introdotto avverso il provvedimento di rettifica di dichiarazioni I.V.A.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)