Sez. 5, Sentenza n. 5979 del 17/03/2006 (Rv. 588012 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina prevista dall'art. 5 bis del d.l. n. 669 del 1996 (convertito nella legge n. 30 del 1997) e dall'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi - Giudizi in corso - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrativa per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 bis del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, in attesa dei decreti legislativi che avrebbero dovuto disciplinare in maniera organica la materia, ha sospeso l'applicazione delle pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi ed esteso gli effetti "anche alle pene pecuniarie già iscritte a ruolo", ed il sopravvenuto d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ha poi espressamente previsto all'art. 8 che "l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi". Tale norma è applicabile ai procedimenti in corso alla data dell'1 aprile 1998, giusta specifica previsione dell'art. 25, primo comma, del d.lgs. medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)