Sez. 1, Ordinanza n. 710 del 14/04/1976 Cc. (dep. 27/07/1976) Rv. 134202 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO MANDATO DI CATTURA- POTERI DELLA CASSAZIONE - DECISIONE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO MANDATO DI CATTURA- POTERI DELLA CASSAZIONE - DECISIONE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
In Sede di decisione sul ricorso proposto avverso un ordine (o mandato) di cattura la Corte di Cassazione deve procedere esclusivamente ad un controllo della legittimita del provvedimento; a tal fine e sufficiente che siano state indicate le fonti di accusa in modo tale da consentire all'imputato, compatibilmente col segreto istruttorio e con la particolare natura degli accertamenti in corso, di rendersi conto della provenienza degli elementi indizianti. Nel caso in cui le fonti di accusa siano costituite da prove testimoniali, non occorre la indicazione nominativa dei testimoni, qualora il provvedimento restrittivo della liberta personale fornisca al riguardo sufficienti specificazioni di altra natura, come la qualita dei testimoni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)