Sez. 1, Sentenza n. 2036 del 08/10/1982 Cc. (dep. 17/11/1982) Rv. 156196 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
L'Obbligo di motivazione del mandato o dell'ordine di cattura, per quel che concerne l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, deve ritenersi adempiuto con l'indicazione degli elementi di accusa o anche soltanto del tipo di elementi di prova acquisiti, senza bisogno di ulteriori specificazioni sulla fonte, che può essere taciuta persino in Sede di interrogatorio, qualora possa derivarne pregiudizio all'istruzione. (fattispecie cui non era applicabile la disciplina dettata con legge n. 532 del 1982). (Conf mass n 151668; (Conf mass n 142903; (Conf mass n 141379; (Conf mass n 139404; (Conf mass n 134305; (Conf mass n 134202; (Conf mass n 148048 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)