Sez. 1, Sentenza n. 1393 del 08/10/1981 Cc. (dep. 22/01/1982) Rv. 151668 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
L'Obbligo di motivazione del mandato o dell'ordine di cattura, per quel che concerne l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, deve ritenersi adempiuto con l'indicazione degli elementi di accusa o anche soltanto del tipo di elementi di prova acquisiti, senza bisogno di ulteriori specificazioni sulla fonte, che può essere taciuta persino in Sede di interrogatorio, qualora possa derivarne pregiudizio all'istruzione. (V mass n 142903; (V mass n 141379; (V mass n 139404; (V mass n 134305; (V mass n 134202 ed ivi citate; (Conf mass n 148048; (Conf mass n 142904).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)