Sez. L, Sentenza n. 1050 del 13/02/1990 (Rv. 465308 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POST-CORPORATIVI - IN GENERE - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI - SCADENZA DI UN CONTRATTO POSTCORPORATIVO - CLAUSOLE RELATIVE - EFFICACIA - PERSISTENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI COMPUTABILITÀ, AI FINI DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ, DI QUOTE SALARIALI AGGIUNTIVE PREVISTE DA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SCADUTA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POST-CORPORATIVI - IN GENERE - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI - SCADENZA DI UN CONTRATTO POSTCORPORATIVO - CLAUSOLE RELATIVE - EFFICACIA - PERSISTENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI COMPUTABILITÀ, AI FINI DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ, DI QUOTE SALARIALI AGGIUNTIVE PREVISTE DA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SCADUTA.*
Il perdurare dell'efficacia di una clausola di contratto postcorporativo scaduto - non operando più l'ultrattività prevista dalla norma dell'art. 2074 cod. civ., che era correlata all'abrogato ordinamento corporativo, né potendo richiamarsi il principio di conservazione del trattamento più favorevole, valido soltanto per le pattuizioni individuali - dipende solo dalla libera volontà delle parti, la quale può essere manifestata anche per facta concludentia, salva l'ipotesi della specifica previsione di una particolare Forma. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva affermato la computabilità, ai fini degli scatti di anzianità, di quote salariali aggiuntive previste dalla contrattazione integrativa aziendale e dalla contrattazione collettiva nazionale, considerando l'avvenuta corresponsione di quelle voci retributive anche dopo la scadenza dei contratti che le prevedevano come circostanza indicativa della volontà delle parti di conservare, nella successione della contrattazione collettiva anche di diverso livello, il trattamento previsto dalla disciplina scaduta). (V 7140/87, mass n 455288; (V 4517/86, mass n 447265).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2074, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)