Sez. L, Sentenza n. 7140 del 29/08/1987 (Rv. 455288 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - DURATA - ULTRATTIVITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2074 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO AZIENDALE DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'E.S.P.I. DEL 21 MAGGIO 1969.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - DURATA - ULTRATTIVITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2074 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO AZIENDALE DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'E.S.P.I. DEL 21 MAGGIO 1969.*
La disposizione dell'art. 2074 cod. civ. - sulla perdurante efficacia del contratto collettivo scaduto, "fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo" - coerente alla natura dei contratti collettivi corporativi, non si applica a quelli postcorporativi, che, costituendo manifestazione della autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti, cui soltanto spetta di stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza. (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla suprema Corte - con riguardo al contratto aziendale di lavoro dei dipendenti dell'e.S.P.i. Del 21 maggio 1969, scaduto per disdetta il 21 maggio 1972 - ha, per altro, escluso che successivi comportamenti dell'ente potessero equivalere a manifestazione tacita della sua volontà di protrarre l'efficacia del detto accordo, desumendosi dalla legge Reg. 21 dicembre 1973 n. 50, che prescrive l'invio agli organi regionali di controllo delle delibere dell'ente stesso, la necessità della loro adozione in Forma scritta). (V 2892/79, mass n 399224; (V 79/69, mass n 337922).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2074
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)