Sez. 6 - L, Sentenza n. 19515 del 30/09/2015 (Rv. 637299 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Dipendenti del Banco di Napoli - Personale in pensione alla data del 31 dicembre 1990 - Giudicato - Norma di interpretazione autentica - Conseguenze - Conservazione del sistema di perequazione automatica delle pensioni integrative - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di regime perequativo dei trattamenti pensionistici dei dipendenti del Banco di Napoli in pensione alla data del 31 dicembre 1990, la norma di interpretazione autentica introdotta con l'art. 1, comma 55, della l. n. 243 del 2004, che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (Corte cost. n. 362 del 2008) ed escluso la limitata e predeterminata sopravvivenza (fino al 26 luglio 1996) della perequazione automatica, secondo regole peculiari, per tali dipendenti, non è idonea a rimuovere gli effetti del giudicato formatosi in epoca antecedente alla sua introduzione, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di separazione dei poteri, sicché il maturato pensionistico, cristallizzato per effetto del giudicato, deve essere riconosciuto nella sua entità, con le sue eventuali variazioni legate alla dinamica perequativa legale, anche per i ratei successivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Legge 20/11/1993 num. 357 art. 3, Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)