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Sez. L - , Sentenza n. 19090 del 01/08/2017 (Rv. 645266 - 02)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Misura - Perequazione delle pensioni - Dipendenti di enti pubblici creditizi - Personale in servizio alla data del 31 dicembre 1990 - Regime perequativo ex art.9, comma 2, del d.lgs. n. 503 del 1992 - Norma interpretativa ex art. 1, comma 55, della legge n. 243 del 2004 - Applicabilità - Esclusione - Dubbi di illegittimità costituzionale - Insussistenza.
Stato
decisa il 2017-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645266-02

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In tema di trattamenti pensionistici dei dipendenti degli enti pubblici creditizi, l' art. 1, comma 55, della l. n. 243 del 2004 ha sopperito alle aporie del sistema fornendo l'interpretazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 503 del 1992, in virtù della quale, a partire dai ratei maturati dal 1 gennaio 1994, la perequazione generale doveva applicarsi a tutte le pensioni integrative dei dipendenti degli enti suddetti, qualunque fosse la data del pensionamento, inclusi i pensionati di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 357 del 1990, così avvalorando l'orientamento giurisprudenziale che ravvisa la "ratio legis" del d.lgs. n. 503 del 1992 nella necessità di regole uniformi per la perequazione di tutte le pensioni in atto alla data della sua entrata in vigore, senza esentare gli ex dipendenti degli enti creditizi già pensionati alla data del 31 dicembre 1990, onde evitare il fenomeno delle "pensioni d'annata". Conseguentemente, la l. n. 243 non ha toccato la sorte del personale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 357 del 1990, atteso l'esclusivo riferimento all'art. 3 del medesimo testo normativo, nulla innovando quanto al personale in servizio al 31 dicembre 1990, la cui disciplina si evince dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 503 del 1992 e non implica dubbi di legittimità costituzionale sotto i profili della ragionevolezza, della lesione dell'autonomia della funzione giurisdizionale, del diritto di difesa e dei principi di libertà sindacale, della difformità di trattamento tra posizioni giuridiche differenziate, della violazione degli artt. 36 e 38 Cost. e dell'eccesso di delega.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Costituzione art. 39, Costituzione art. 76, Costituzione art. 102, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 9 com. 2, Legge 23/08/2004 num. 143 art. 1 com. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357 art. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)