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Sez. 2, Sentenza n. 2759 del 24/04/1980 (Rv. 406540 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1980-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406540-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - REQUISITI.*

Ai fini della Costituzione negoziale di una servitu, sebbene non sia necessario che l'atto contenga la manifestazione espressa della volonta delle parti di porre in essere siffatto diritto, occorre, tuttavia, che la Costituzione di essa possa desumersi da tutti gli elementi Atti a dimostrare, senza alcun margine di incertezza, il reale intento delle parti contraenti, la titolarita nelle medesime della disponibilita del diritto da assoggettare a servitu, la indicazione del fondo servente e di quello dominante, la specificazione del peso o dell'utilita costituenti il contenuto della servitu, la Determinazione dell'estensione e delle modalita di Esercizio di questa in relazione alla ubicazione e consistenza dei due fondi, nonche alle esigenze del fondo dominante. (Conf 1794/77, mass n 385528; (Conf 1666/75, mass n 375276).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)