Sez. 2, Sentenza n. 1794 del 09/05/1977 (Rv. 385528 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - REQUISITI NECESSARI.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - REQUISITI NECESSARI.*
Ai fini della Costituzione negoziale di una servitu, sebbene non sia necessario che l'atto contenga una manifestazione espressa della volonta delle parti di porre in essere siffatto diritto, occorre, tuttavia, che la Costituzione di esso possa desumersi da tutti gli elementi Atti a dimostrare, senza alcun margine di incertezza, il reale intento delle parti contraenti, quali l'indicazione del fondo servente e di quello dominante, nonche del peso e della utilitas costituenti il contenuto della servitu e la Determinazione della estensione e delle modalita di Esercizio di questa, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza dei due fondi ed alle esigenze del fondo dominante. (Conf 1666/75, mass n 375276).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)