Sez. 2, Sentenza n. 1666 del 29/04/1975 (Rv. 375276 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - MANIFESTAZIONE ESPRESSA DALLA VOLONTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DESUMIBILITA PER IMPLICITO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - MANIFESTAZIONE ESPRESSA DALLA VOLONTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DESUMIBILITA PER IMPLICITO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Ai fini della Costituzione di una servitu prediale mediante contratto, non e necessario che l'atto contenga una manifestazione espressa della volonta delle parti di porre in essere tale diritto, potendo, invece, tale Costituzione desumersi da tutti gli elementi Atti a dimostrare, senza alcun margine di incertezza, il reale intento delle parti, quali l'indicazione, nel contratto, del fondo servente e di quello dominante, nonche del peso e dell'utilitas costituenti il contenuto della servitu, e la Determinazione dell'estensione e delle modalita di Esercizio di questa, in relazione all'ubicazione ed alla consistenza dei due fondi ed alle esigenze del fondo dominante. (V 2678/73, mass n 366170; 35/72, mass n 355708).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)