Sez. L, Sentenza n. 5905 del 09/11/1982 (Rv. 423668 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZA DOVUTA A MALATTIA - ESERCITABILITÀ - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - NECESSITÀ - MORBILITÀ ECCESSIVA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZA DOVUTA A MALATTIA - ESERCITABILITÀ - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - NECESSITÀ - MORBILITÀ ECCESSIVA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Il "caso di malattia" del lavoratore, con riguardo al quale l'art. 2110, secondo comma, cod. civ. prevede che il recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi della impossibilità della prestazione per il periodo di comporto, va inteso, anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterato, ancorché frequenti e discontinue, in relazione ad uno stato di salute malfermo (cosiddetta eccessiva morbilità). Ne consegue che, stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo, per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma può esercitare il recesso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero in difetto determinato secondo equità. (Conf 2072/80, mass n 405725, prima e seconda parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)