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Sez. L, Sentenza n. 4412 del 26/07/1984 (Rv. 436305 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZA DOVUTA A MALATTIA - ESERCITABILITÀ - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPARTO - NECESSITÀ - MORBILITÀ ECCESSIVA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436305-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZA DOVUTA A MALATTIA - ESERCITABILITÀ - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPARTO - NECESSITÀ - MORBILITÀ ECCESSIVA - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Il caso di malattia del lavoratore, con riguardo al quale l'art. 2110 cod. civ. prevede che il recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi dell'impossibilità della prestazione per il periodo di comporto, va inteso in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente e reiterato, ancorché frequenti e discontinue, in relazione ad uno stato di salute malfermo (cosiddetta eccessiva morbilità). Ne consegue che, stante la prevalenza di detta disposizione speciale, tanto rispetto alle norme degli artt. 1256 e 1464 cod. civ., in tema di sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione, quanto rispetto al disposto dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi di tale ultima norma, ma può esercitare il recesso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità. (Conf 5905/82, mass n 423668; (Conf 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)