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Sez. 5, Sentenza n. 8235 del 29/04/2004 (Rv. 572462 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Interessi - Decorrenza - Data di spedizione della domanda - Rilevanza - Esclusione - Data di ricezione della stessa - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572462-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di rimborso della tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, gli interessi sulle somme rimborsate decorrono, secondo la disciplina dettata dall'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 - che costituisce la fonte del regime degli interessi applicabile in materia -, dalla "data della domanda di rimborso". Ad un tal riguardo, nel caso di invio della domanda a mezzo posta, il "dies a quo" della decorrenza degli interessi va individuato non già nella data di spedizione postale, bensì in quella della ricezione del plico da parte dell'amministrazione destinataria, atteso che la norma citata qualifica espressamente gli interessi (decorrenti dalla domanda) come "moratori", cioè fondati sul ritardo, dovuto a causa imputabile al debitore, nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, con conseguente non configurabilità di una mora indipendentemente dalla ricezione dell'intimazione al pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5, DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)