Sez. 5, Sentenza n. 8012 del 21/05/2003 (Rv. 563403 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Interessi - Decorrenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, gli interessi sulle somme rimborsate spettano al contribuente con decorrenza non dalla data della domanda giudiziale, ma da quella della domanda di rimborso, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, il quale - nel regolamentare in via generale la materia degli interessi sulle somme dovute in restituzione per tasse ed imposte indirette sugli affari - stabilisce tale decorrenza (come prevede anche l'art. 11, comma terzo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), nonché in conformità alla normativa comunitaria (interpretata dalla Corte di giustizia con sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C 216/99 e C 222/99), che vieta di subordinare la restituzione di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto comunitario, a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in via generale, alla restituzione dei tributi di cui trattasi.
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)