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Sez. 5, Sentenza n. 9450 del 12/06/2003 (Rv. 564203 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Interessi - Decorrenza.
Stato
decisa il 2003-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564203-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, gli interessi sulle somme rimborsate spettano al contribuente con decorrenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, dalla data della domanda di rimborso, dovendosi intendere per tale - nel caso di invio dell'istanza a mezzo posta - la data della spedizione (che produce l'effetto impeditivo della decadenza dal diritto al rimborso) e non quella della ricezione della domanda da parte dell'amministrazione destinataria.

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)