Sez. 5, Sentenza n. 12978 del 05/09/2003 (Rv. 566574 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Iscrizione annuale nel registro delle imprese - Rimborsi - Interessi - Natura - Moratoria - Istanza di rimborso - Costituzione in mora ai fini degli interessi - Configurabilità - Decorrenza degli interessi - Dalla ricezione dell'istanza - Fondamento - Fattispecie - Inoltro dell'istanza a mezzo del servizio postale.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
Gli interessi dovuti sugli importi dei rimborsi della tassa di concessione governativa per la iscrizione annuale nel registro delle imprese decorrono dalla data di presentazione dell'istanza, secondo l'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e "dalla data della domanda di rimborso", secondo l'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n.29, il quale espressamente attribuisce loro natura moratoria. Ne consegue che l'istanza di rimborso può valere a costituire in mora l'amministrazione finanziaria, ma affinché tale effetto si produca, e sia pertanto individuabile il "dies a quo" per la decorrenza degli interessi ai sensi dell'art. 1224, primo comma, cod. civ., occorre che essa sia ricevuta, rientrando la costituzione in mora nel novero degli atti ricettizi che producono effetto nel momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario (art. 1334 cod. civ.). Pertanto, qualora l'istanza di rimborso sia inoltrata a mezzo del servizio postale, la data di decorrenza degli interessi dovuti sull'importo da rimborsare coincide con quella di ricezione del plico o di sottoscrizione dell'eventuale avviso di ricevimento.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)