Sez. 3, Sentenza n. 20593 del 22/11/2012 (Rv. 624275 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi all'autorità giudiziaria - Risarcimento del danno non patrimoniale - Esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - Competenza esclusiva del giudice della causa relativa alle frasi offensive - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Proponibilità della domanda risarcitoria davanti a diverso giudice - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
In tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute in scritti o discorsi dinanzi alla autorità giudiziaria, scriminabili ai sensi dell'art. 598 cod. pen., spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono pronunciate le frasi offensive, il quale è l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte, rimanendo conseguentemente improponibile la domanda risarcitoria formulata davanti a diverso giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)