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Sez. 3, Sentenza n. 18207 del 28/08/2007 (Rv. 599158 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi all'autorità giudiziaria - Esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599158-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE

In tema di diffamazione, la speciale esimente contemplata dall'art. 598 cod. pen. "per offese in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alla autorità giudiziaria", con la quale il legislatore ha inteso garantire alle parti del processo la massima libertà nell'esercizio del diritto di difesa, trova applicazione con riguardo alle offese che riguardino in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia e abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni svolte a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta. (Principio asserito dalla S.C. con riguardo all'affermazione secondo cui a seguito di un'ispezione amministrativa di una coagenzia era stato scoperto un ammanco di cassa addebitabile al ricorrente che, di fronte a tali evidenze, aveva rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto, circostanza essenziale al fine di provare che l'interruzione del predetto rapporto era stata una scelta del coagente posteriore all'ispezione disposta per la predetta verifica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)