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Sez. 1, Sentenza n. 404 del 22/01/1986 (Rv. 444019 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CREDITO DEL COMMERCIANTE PER IL PREZZO DELLE MERCI VENDUTE A NON COMMERCIANTE - INCLUSIONE - COMPRAVENDITA DI COSE DESTINATE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444019-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CREDITO DEL COMMERCIANTE PER IL PREZZO DELLE MERCI VENDUTE A NON COMMERCIANTE - INCLUSIONE - COMPRAVENDITA DI COSE DESTINATE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE - INAMMISSIBILITÀ.*

La prescrizione annuale presuntiva, prevista dall'art. 2955 n. 5 cod. civ. con riguardo al credito del commerciante per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, si riferisce alla ipotesi del commercio al minuto di cose destinate all'uso personale dello acquirente, tipico dei rapporti della vita quotidiana e caratterizzato normalmente dal pagamento immediato o quasi immediato del corrispettivo, e, pertanto, non è invocabile nel diverso caso della compravendita di cose destinate ad attività produttive (nella specie, mangimi per allevamento di bestiame). (V 6004/81, mass n 416792; (V 3851/77, mass n 387523).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)