Sez. 2, Sentenza n. 1266 del 13/03/1989 (Rv. 462135 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI - DESTINATE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA O COMMERCIALE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - PREZZO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - PREZZO - PRESCRIZIONE ANNUALE - INAPPLICABILITÀ.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI - DESTINATE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA O COMMERCIALE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - PREZZO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - PREZZO - PRESCRIZIONE ANNUALE - INAPPLICABILITÀ.*
La prescrizione annuale, di cui all'art. 2955 n. 5 cod. civ. - la quale non ricorre quando il rapporto sostanziale sia assistito da atto scritto quali le fatture ed i libri contabili del creditore - opera solo nel caso in cui le merci acquistate siano destinate all'uso dell'acquirente o della sua famiglia e siano costituite da beni di limitato valore e di largo e generalizzato consumo, sicché essa non può essere invocata quando la merce acquistata, pur non costituendo oggetto di ulteriore vendita, sia però destinata ad attività produttiva o commerciale da parte dell'acquirente. (Conf 404/86, mass n 444019; (Conf 4609/83, mass n 429480; (Conf 6004/81, mass n 416792).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)