Sez. 2, Sentenza n. 21786 del 28/08/2008 (Rv. 604649 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DISCIPLINA TRANSITORIA | Famiglia unita in matrimonio anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 - Convenzione ricomprendente nella comunione legale anche i beni acquistati prima del matrimonio - Estraneità all'art. 228 della legge n. 151 del 1975 - Natura - Comunione convenzionale - Validità - Sussistenza - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DISCIPLINA TRANSITORIA
I coniugi uniti in matrimonio prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, e che, con apposita convenzione, abbiano deciso di ricomprendere nella comunione legale tutti i loro beni, ivi compresi quelli personali acquistati prima del matrimonio, hanno stipulato un atto che è da ritenere estraneo alla fattispecie tipica prevista dall'art. 228, secondo comma, della legge n. 151 del 1975, e che, tuttavia, è valido poiché manifesta la volontà di dare vita ad una comunione convenzionale - istituto previsto dall'art. 210 cod. civ. (esercitando una facoltà che solo arbitariamente avrebbe potuto essere esclusa per le famiglie già costituite).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 210, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)