Sez. U, Sentenza n. 77 del 18/02/1999 (Rv. 523307 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DISCIPLINA TRANSITORIA | Acquisto effettuato da uno dei coniugi anteriormente al matrimonio e prima dell'entrata in vigore della legge n. 151/75 - Conferimento in comunione - Benefici fiscali ex art. 228, terzo comma, legge n. 151/75 - Applicabilità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DISCIPLINA TRANSITORIA
Le convenzioni, con le quali i coniugi, che hanno contratto matrimonio avanti il 20 settembre 1975, assoggettano a comunione convenzionale i beni da loro acquistati anteriormente al matrimonio, non possono godere dei benefici fiscali previsti dal terzo comma dell'art. 228 della legge 19 maggio 1975 n. 151, posto anche che la disposizione dettata nel precedente secondo comma ha per unico oggetto la disciplina del potere dei coniugi di mettere in comunione legale i soli beni acquistati da uno solo di essi prima dell'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia, ma pur sempre in costanza di matrimonio.
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)