diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2312 del 17/02/2012 (Rv. 621164 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO | Art. 38, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 163 del 2006 - Concessione di appalti di lavori pubblici - Valutazione di inaffidabilità da parte della stazione appaltante - Ampia discrezionalità - Sussistenza - Conseguenze - Sindacato da parte del giudice amministrativo - Limiti - Adozione del criterio della "non condivisione" - Superamento dei limiti esterni della giurisdizione - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621164-01

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

A norma dell'art. 38, comma 1, lettera f), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla medesima stazione che bandisce la gara; il legislatore, quindi, ha voluto riconoscere a quest'ultima un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità dell'appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della "non pretestuosità" della valutazione degli elementi di fatto compiuta e non può pervenire ad evidenziare una mera "non condivisibilità" della valutazione stessa; l'adozione del criterio della "non condivisione" si traduce, infatti, non in un errore di giudizio - insindacabile davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - ma in uno sconfinamento nell'area della discrezionalità amministrativa, ossia in un superamento dei limiti esterni della giurisdizione tale da giustificare l'annullamento della pronuncia del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)