Sez. U, Sentenza n. 5942 del 16/04/2012 (Rv. 622258 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Risarcimento danni - Valutazione del concorso di colpa del danneggiato - Sostituzione del giudice amministrativo nelle valutazioni riservate alla P.A. - Rifiuto della giurisdizione - Insussistenza - Conseguenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Il giudice amministrativo che, giudicando sulla domanda risarcitoria per equivalente proposta dall beneficiario di un finanziamento pubblico e valutando il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., riduca il risarcimento dimezzandolo, non incorre nell'ipotesi di sconfinamento della giurisdizione di legittimità nella sfera amministrativa riservata alla P.A. né in quella di rifiuto della giurisdizione, con la conseguenza che non è ammesso il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ. e 111, comma 8, Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)