Sez. 5, Sentenza n. 16210 del 16/07/2014 (Rv. 631926 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI | Credito d'imposta ex art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 138 del 2002 - Momento rilevante ai fini dell'applicabilità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI
In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della fruizione del credito di imposta previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il momento in cui le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute deve essere individuato - in forza del richiamo dell'art. 10, comma 3, del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178, all'art. 75 comma 2, lett. a) (attuale art. 109), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - nella consegna del bene, che costituisce regola generale applicabile ai nuovi investimenti in beni strumentali mobili, eccezionalmente derogata dalla disciplina intertemporale per i "contratti conclusi" dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 138 del 2002 ma prima della sua conversione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)