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Sez. 5, Sentenza n. 13143 del 11/06/2014 (Rv. 631173 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Credito d'imposta ex art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Nuovi investimenti - Contratto di acquisto di nuovi beni - Anteriorità all'8 luglio 2002 - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631173-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, la fruizione del credito di imposta secondo il regime originario di ammissione previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, richiede che la stipula del contratto di acquisto dei nuovi beni sia anteriore all'8 luglio 2002, in quanto l'effetto traslativo si produce in forza del solo consenso tra le parti, ai sensi dell'art. 1376 cod. civ., senza che rilevi la loro consegna successivamente a tale data. Né è necessario, ai fini della prova dell'avvio dell'investimento in epoca precedente, che il contratto d'acquisto abbia data certa, qualora gli elementi fattuali acquisiti al processo consentano di ritenere che l'emissione dei buoni d'ordine e le relative conferme si siano inequivocabilmente verificate entro la data suddetta.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Cod. Civ. art. 1376

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)