Sez. L, Sentenza n. 11464 del 18/11/1997 (Rv. 510098 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento individuale plurimo - Distinzione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Il licenziamento collettivo per riduzionesi di personale si distingue dal licenziamento individuale plurimo per un dato strutturale. Nel licenziamento collettivo vi è un ridimensionamento stabile dell'attività dell'impresa che si traduce in una riduzione strutturale dell'attività economica; nel licenziamento individuale plurimo si riscontra una semplice riduzione di posti di lavoro non correlata alla riduzione dell'attività produttiva, ovvero una riorganizzazione produttiva tendente ad un maggior rendimento economico.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)