Sez. L, Sentenza n. 3128 del 10/05/1986 (Rv. 446137 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONI DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PLURIMI - DISTINZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI RISPETTIVI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA ELIMINAZIONE DA PARTE DI UN'ASSOCIAZIONE LAICALE DI ASSISTENZA DELLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI RELATIVI AL REPARTO DI PSICOLOGIA PER AFFIDARNE IL DISIMPEGNO A LIBERI PROFESSIONISTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONI DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PLURIMI - DISTINZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI RISPETTIVI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA ELIMINAZIONE DA PARTE DI UN'ASSOCIAZIONE LAICALE DI ASSISTENZA DELLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI RELATIVI AL REPARTO DI PSICOLOGIA PER AFFIDARNE IL DISIMPEGNO A LIBERI PROFESSIONISTI.*
Mentre nel caso di licenziamento collettivo il giudice, per valutare la legittimità del recesso, deve limitarsi a verificare se sia stato effettuato un ridimensionamento dell'impresa (che, per la particolare natura di quest'ultima, può anche consistere nella sola riduzione del personale senza modificazione, trasformazione o soppressione delle strutture organizzative) e se sia provata l'esistenza del nesso di causalità tra tale ridimensionamento ed il singolo licenziamento, invece nel caso di licenziamenti individuali plurimi deve verificarsi se il datore di lavoro abbia dato la prova della sussistenza di un giustificato motivo oggettivo attinente alle ragioni inerenti alla attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, che si riferisca al lavoratore licenziato, e dell'impossibilità di utilizzare il lavoratore medesimo in altre attività dell'impresa. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto sussistere un licenziamento collettivo in un'ipotesi in cui un'associazione laicale di assistenza aveva deliberato di eliminare la gestione diretta dei servizi relativi al reparto di psicologia per affidarne il disimpegno a professionisti incaricati con rapporto di lavoro autonomo). (V 952/85, mass n 439105; (V 1270/79, mass n 397504).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)