Sez. 5, Sentenza n. 33306 del 23/05/2016 Ud. (dep. 29/07/2016) Rv. 268023 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta impropria da reato societario - Configurabilità - Condizioni - Atto di disposizione che presenti caratteri di manifesta ed intrinseca fraudolenza - Configurabilità del diverso reato di cui all'art. 223, comma 1, l. fall.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria da reato societario ex art. 2634 cod. civ. è necessario che gli atti di frode ai creditori siano espressione del potere di amministrazione, sia pure esercitato in una situazione di conflitto con l'interesse della società e con le finalità descritte dalla norma; laddove, invece, deve ritenersi sussistente il diverso reato di cui all'art. 223, comma primo, l.fall. quando siano realizzati atti di disposizione dei beni societari caratterizzati, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)