Sez. L - , Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021 (Rv. 660866 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE | Personale dipendente degli enti locali - Trasferimento nei ruoli statali del personale scolastico A.T.A. - Trattamento economico - Peggioramento retributivo - Illegittimità - Limiti - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE
La procedura di passaggio del personale degli enti locali nel ruolo del personale A.T.A. dell'amministrazione scolastica statale costituisce un trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva n. 77/187/CE, trasfusa, unitamente alla direttiva n. 98/50/CE, in quella n. 2001/23/CE, con la conseguenza che tale passaggio non può determinare per il lavoratore trasferito, ai sensi dell'art. 3 della direttiva n. 77/187/CE, condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso dalla valutazione comparativa: i premi incentivanti, in quanto emolumenti incerti nell'"an" e nel "quantum"; l'indennità di rischio, mancando nelle scuole l'esposizione ai fattori nocivi che ne costituisce il presupposto; il LED, in quanto già precedentemente assorbito nel trattamento economico fondamentale; i buoni pasto, stante il loro carattere assistenziale).
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 187 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 29/06/1998 num. 50, Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23, Cod. Civ. art. 2112, Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 218 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)