Sez. L - , Sentenza n. 31148 del 03/12/2018 (Rv. 651698 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Mobilità del personale - Indennità mensile di ente prevista dal c.c.n.l. del comparto enti di ricerca - Assegno "ad personam" - Computo - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ
In tema di trattamento economico spettante al personale trasferito per mobilità volontaria, l'indennità mensile di ente, prevista dai c.c.n.l. del comparto enti di ricerca e sperimentazione, in quanto emolumento legato al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi, va esclusa dalla base di computo dell'assegno personale non riassorbibile, che va quantificato tenuto conto delle sole voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa presso l'ente di provenienza.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 58 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 226 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)