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Sez. 1, Sentenza n. 4541 del 30/07/1984 (Rv. 436442 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ED ONERE DELLA PROVA - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - PER QUESTIONI DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA - VIZIO DI MOTIVAZIONE DELL'AVVISO - ACCERTAMENTO AD OPERA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TOTALE MANCANZA DI MOTIVAZIONE - MERA INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436442-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ED ONERE DELLA PROVA - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - PER QUESTIONI DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA - VIZIO DI MOTIVAZIONE DELL'AVVISO - ACCERTAMENTO AD OPERA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TOTALE MANCANZA DI MOTIVAZIONE - MERA INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - DISTINZIONE.*

La commissione tributaria centrale, che accerti l'illegittimità per vizio di motivazione dell'avviso di accertamento (nella specie: ex art. 49 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, recante la disciplina dell'imposta di registro) impugnato, deve dichiararne la nullità solo se trattasi di totale Mancanza di motivazione o di caso ad essa equiparabile e, quindi, di vizio attinente alla formazione del rapporto giuridico d'imposta, mentre in ipotesi di mera insufficienza di motivazione - con conseguente necessità di nuova valutazione estimativa sostitutiva di quella contenuta nell'avviso stesso, in funzione dell'accertamento, proprio del processo tributario, dell'esistenza e del contenuto dell'obbligazione tributaria - non deve pronunziare l'annullamento dell'atto in questione, ma, ai sensi degli artt. 26 e 29 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (e non rilevando in contrario il precedente art. 21, vietante solo la rinnovazione da parte dell'ufficio dell'atto impugnato affetto da vizio di motivazione), annullando la decisione impugnata, deve rinviare il processo per siffatta nuova valutazione alla competente commissione di merito, da identificare, in base al primo comma dello art. 29 citato, in altra Sezione della commissione tributaria di secondo grado che ha emesso tale decisione, e non di quella che si è pronunziata in primo grado. (V 5325/83, mass n 430246; (V 1363/79, mass n 397651).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)