Sez. L, Sentenza n. 2195 del 23/02/1993 (Rv. 481047 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Credito relativo all'indennità di accompagnamento - Costituzione in mora del Ministero degli Interni - Scadenza del termine ex art. 7 legge n. 533 del 1973 dalla presentazione della domanda amministrativa - Rilevanza - Rivalutazione monetaria ex art. 442 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Sopravvenienza dell'art. 16, comma sesto, legge n. 412 del 1991 - Retroattività - Esclusione.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere
La regola generale dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973 - secondo la quale l'inutile decorso di centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa determina la costituzione in mora dell'istituto previdenziale, con conseguente suo obbligo della corresponsione degli interessi - trova applicazione anche con riguardo al credito (nei confronti del Ministero degli Interni) relativo all'indennità di accompagnamento, il quale (con la medesima decorrenza suddetta) è altresì suscettibile di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, essendo tale pronuncia riferibile sia ai crediti previdenziali che a quelli assistenziali ed essendo priva di efficacia retroattiva la norma (sul divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi) dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)