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Sez. L, Sentenza n. 8329 del 29/07/1995 (Rv. 493481 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Crediti relativi - Rivalutazione ed interessi legali - Decorrenza - Previa messa in mora degli enti erogatori - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493481-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di crediti relativi a prestazioni assistenziali (nella specie, l'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti), non è necessaria, ai fini della decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, alcuna messa in mora nei confronti degli enti erogatori, atteso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 1993, tali crediti sono soggetti alla disciplina di cui al'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)